Si può designare quale rappresentante per il caso di perdita della capacità di discernimento una persona di propria fiducia. Essa sarà chiamata ad approvare o rifiutare i trattamenti medici o di cura proposti espletando il proprio ruolo di garante degli interessi della persona rappresentata nelle questioni mediche, in accordo con quanto disposto nelle direttive del paziente. Il rappresentante deve essere una persona fisica (non un’istituzione) che gode della piena fiducia della persona che l’ha designata.